Consiglio di Stato, Sez. VI, 09 marzo 2016, n. 953

Competenza e giurisdizione – Insegnante – Graduatorie permanenti  e graduatorie ad esaurimento –  Formazione e aggiornamento – Procedure concorsuali – Esclusione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste

Le procedure amministrative relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti e ad esaurimento degli insegnanti non sono procedure concorsuali, pertanto non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001.