Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 maggio 2018, n. 8

Giudizio amministrativo – Appalto – Svolgimento di una procedura in forma aggregata – Instaurazione del contraddittorio – Art. 41, comma 2, c.p.a. – Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Alla sola amministrazione capofila


Per la corretta instaurazione del contraddittorio – ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. – nel caso in cui una gara di appalto sia svolta in forma aggregata, da un soggetto nell’interesse e per conto anche di altri enti, è necessario e sufficiente che il ricorso sia notificato alla sola amministrazione capofila che, in quanto tale, ha curato la procedura concorsuale attraverso l’emanazione del bando, la costituzione della Commissione giudicatrice, l’adozione degli atti di gara e l’emanazione del provvedimento o dei provvedimenti di aggiudicazione impugnati innanzi al giudice amministrativo.

Massima redatta da Maria Eugenia Civilotti