Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017, n. 7

Atto amministrativo – Esame di abilitazione alla professione di avvocato – Art. 49, L. n. 247/2012 -Prove scritte – Valutazione espressa esclusivamente con voti numerici – Criteri di massima – Parametri di riferimento – Osservanza – Motivazione del giudizio – Sufficienza

In sede di valutazione delle prove scritte per l’abilitazione alla professione di avvocato – considerato il termine dilatorio previsto dall’articolo 49 della legge n. 247 del 2012, il quale sancisce la proroga della normativa previgente in materia, per cinque anni dall’entrata in vigore della stessa legge – i provvedimenti della commissione esaminatrice fondati esclusivamente su voti numerici, purché rispondenti a specifici criteri di massima e parametri di riferimento, devono considerarsi adeguatamente motivati, in quanto idonei a sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale della stessa commissione, senza che su di essa gravino ulteriori oneri motivazionali.

Massima redatta da Maria Eugenia Civilotti