Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2866

Industria e commercio – Esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico – Blocco dell’attività per assenza di canna fumaria e per inadeguatezza dei filtri per i fumi dell’impianto aspirante alternativo in uso – Illegittimità – Presupposti – Fattispecie relativa al comune di Roma

E’ illegittimo il divieto comunale di prosecuzione dell’attività di cottura dei cibi svolta in un locale di Roma, ed adottato, nell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in ragione della riscontrata assenza, in tale locale, della canna fumaria e della ritenuta inadeguatezza dell’impianto aspirante alternativo di smaltimento dei fumi, a carboni attivi, utilizzato. Ciò in quanto il comune di Roma avrebbe dovuto prendere in considerazione non soltanto il vecchio regolamento comunale, che risale all’anno1932, ma anche i più recenti regolamenti regionali, il cui obiettivo è la salvaguardia dei beni architettonici consentendo una disciplina autorizzatoria che contempla l’uso di qualsiasi tipo di filtro per i fumi emessi nell’aria. Nella fattispecie l’esercizio commerciale era ubicato nella zona sottostante il Colle Palatino.