Industria e commercio – Venditori ambulanti – Vendita illegale di merci contraffatte – Omesso intervento della Polizia Locale – Reato di abuso di ufficio, omissione in atti d’ufficio e omessa denuncia a carico del Comandante – Configurabilità
Qualora i venditori ambulanti vengano lasciati vendere illegalmente le loro merci contraffatte senza intervenire, per il comandante della Polizia Locale, si configurano una serie di reati di seguito riportati
- a) Abuso d’ufficio per non essere intervenuto a far cessare l’attività illegittima di venditori abusivi ed avergli procurato un ingiusto vantaggio derivante dalla mancata comminazione di sanzioni amministrative (art. 323 c.p.).
- b) Omissione in atti di ufficio per la mancata identificazione degli ambulanti (art. 328 c.p.);
- c) Omessa denuncia di reato per la mancata identificazione degli ambulanti e la loro denuncia all’A.G. per il reato di vendita di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.).