Corte di Cassazione Penale, 21 maggio 2019, n. 22145

Industria e commercio – Venditori ambulanti – Vendita illegale di merci contraffatte – Omesso intervento della Polizia Locale – Reato di abuso di ufficio, omissione in atti d’ufficio e omessa denuncia a carico del Comandante – Configurabilità

Qualora i venditori ambulanti vengano lasciati vendere illegalmente le loro merci  contraffatte senza intervenire, per il comandante della Polizia Locale, si configurano una serie di reati di seguito riportati

  1. a) Abuso d’ufficio per non essere intervenuto a far cessare l’attività illegittima di venditori abusivi ed avergli procurato un ingiusto vantaggio derivante dalla mancata comminazione di sanzioni amministrative (art. 323 c.p.).
  2. b) Omissione in atti di ufficio per la mancata identificazione degli ambulanti (art. 328 c.p.);
  3. c) Omessa denuncia di reato per la mancata identificazione degli ambulanti e la loro denuncia all’A.G. per il reato di vendita di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.).