TAR Lombardia, Milano, sez. I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 1076

Atto amministrativo – Patente di guida – Rilascio – Diniego – Per applicazione di misure di prevenzione – Automaticità – Art. 120, primo comma, d. lgs. n. 285/1992 – Contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Costituzione – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, primo comma, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 250 (Nuovo Codice della Strada) in palese contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Costituzione nella parte in cui, disponendo che non possono conseguire la patente di guida tutti coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione, attribuisce al prefetto un potere automatico e vincolato, senza consentire all’autorità amministrativa un margine di valutazione discrezionale in relazione alla peculiarità delle singole fattispecie esaminate di volta in volta. Pertanto la controversia viene rimessa all’esame della Corte Costituzionale