TAR Toscana, sez. I, 2 ottobre 2020, n. 1128

Militare – Carabiniere – Mobbing – Risarcimento del danno – Spetta –  Presupposti – Fattispecie

Spetta il risarcimento del danno da mobbing al militare quando sia stata fornita piena prova dal danneggiato sotto il profilo oggettivo (condotta persecutoria) e sotto quello oggettivo (intento persecutorio). Nella fattispecie un carabiniere era oggetto di mobbing da parte di un superiore gerarchico (ufficiale) consistente in una costante persecuzione sul luogo di lavoro protratta nel tempo costituita da: 1) pesanti e reiterate ingiurie fatte in pubblico; 2) frequenti intimidazioni e vessazioni; 3) continue espressioni offensive. Il C.T.U. nominato dal Collegio giudicante per l’accertamento del danno e del relativo nesso di causalità ha appurato che lo stress psico-fisico causato dagli eventi sopra descritti ha determinato l’insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva, inizialmente anche piuttosto intensa sviluppatasi in fase acuta nello spazio temporale  di un quadriennio e poi progressivamente assestatasi in un quadro psicopatologico di disturbo dell’adattamento persistente quantificabile con la percentuale del 12% di invalidità temporanea riferibile al periodo compreso tra l’anno 2003 e l’anno 2008, considerato che allo stato attuale  permane solo un lieve disagio psichico non inquadrabile in alcuna patologia codificata.