TAR Piemonte, sez. I, 6 ottobre 2020, n. 589

TAR Piemonte, sez. I, 6 ottobre 2020, n. 589

Igiene e sanità – Inquinamento acustico – Divieto assoluto di movimentazione di mezzi in orario notturno – Ordinanza comunale non adottata dal sindaco – Illegittimità – Fattispecie

L’ordinanza che dispone il divieto di movimentazione di mezzi in orario notturno adottata da un funzionario del comune e non dal sindaco è illegittima per incompetenza in quanto sussiste la violazione dell’art. 9, l. n. 447/1995 che attribuisce la competenza in materia proprio al sindaco, a nulla rilevando che il provvedimento si fondi su accertamenti tecnici svolti dall’ A.R.P.A. attestanti il superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico previsti dalla vigente normativa. Nella fattispecie, si trattava di una azienda operante nel settore della grande distribuzione commerciale. La predetta ordinanza richiedeva anche la realizzazione di interventi volti ad ottenere il rientro nei limiti di legge delle emissioni sonore prodotte condizione per riprendere i movimenti dei mezzi in orario notturno.