Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6166

Straniero – Patente di guida – Mancato rinnovo triennale – Ripetizione dell’esame in Italia – Esclusione – Condizioni – Fattispecie

Il mancato rinnovo triennale della patente di guida non è sufficiente a dimostrare la perdita dell’idoneità tecnica a condurre gli autoveicoli, pertanto il cittadino straniero, da lungo tempo assente dal territorio italiano, non deve essere sottoposto a un nuovo esame quando abbia continuato a guidare nel suo paese di origine avvalendosi della patente rilasciata dallo Stato di appartenenza. Nella fattispecie, un cittadino straniero titolare di patente, dopo essersi assentato per un lungo lasso temporale continuando a guidare nel Paese di origine con la sua patente, rientrato in Italia, richiedeva il rinnovo della patente italiana. La Motorizzazione civile disponeva la preventiva revisione con un nuovo esame di idoneità (art. 128 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), evidenziando come il mancato rinnovo della patente per un periodo di almeno tre anni facesse sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.