TAR Campania, Salerno, sez. II, 26 ottobre 2020, n. 1527

Appalto –  Servizi sanitari – Trasporto di emergenza/urgenza 118 – Affidamento diretto in convenzione – Procedura ex artt. 56 e 57, d. lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) – Riservata alle sole organizzazioni di volontariato – Legittimità – Esclusione delle cooperative sociali – Legittimità – Fattispecie

E’ legittima l’indizione della selezione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza 118 da parte di una Azienda Sanitaria Locale attraverso la procedura di affidamento diretto in convenzione (artt. 56 e 57, d. lgs. n. 117/2017) riservata alle sole organizzazione di volontariato con esclusione di altre organizzazioni senza scopo di lucro ed in particolare con esclusione delle cooperative sociali.

Va, altresì, rilevato che, secondo la sentenza della Corte di giustizia 11 dicembre 2014, n. 113, è legittimo l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario d’urgenza ed emergenza ad associazioni di volontariato convenzionate purché l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata. In virtù di quanto statuito al punto n. 61 della citata sentenza n. 113/2014 è necessario che le associazioni di volontariato, affinché possano ottenere legittimamente l’affidamento diretto del servizio di trasporto d’emergenza in ambulanza, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli e che non procurino alcun profitto ai loro membri.

Peraltro, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 in tema di “Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza”, “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”. Nella fattispecie, l’Azienda Sanitaria Locale era quella di Salerno.