Atto amministrativo – Registro operatorio informatico di ente ospedaliero – Accesso – Per tutelare gli interessi di un medico nell’ambito di una procedura selettiva pubblica – Spetta – Riservatezza dei pazienti – Tutela – Modalità – Fattispecie
Il sanitario che in qualità di candidato abbia partecipato ad una procedura selettiva pubblica indetta dalla competente Azienda Sanitaria Locale ha diritto di accedere agli atti del registro operatorio informatico gestito da un ente ospedaliero qualora la predetta documentazione sia necessaria al predetto candidato per difendere i propri diritti e interessi in sede giudiziaria a nulla rilevando i dati sensibili contenuti nella documentazione riguardanti i pazienti che devono essere preventivamente oscurati. In una siffatta ipotesi si devono applicare i seguenti principi:
1) prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza dei soggetti terzi;
2) diritto alla riservatezza dei terzi che deve essere integralmente salvaguardato applicando la regola della proporzionalità.
Nella fattispecie, un medico prendeva parte a una procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente medico; essendosi qualificato al secondo posto per attuare una efficace difesa in sede giudiziaria ha avuto necessità di verificare in maniera dettagliata gli interventi chirurgici effettuati da un altro concorrente, classificatosi al primo posto, al fine di valutarli per numero e per oggetto.