Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n. 6705

Pubblico impiego – Concorso – Graduatoria – Efficacia temporale – Art. 15, comma settimo, d. p. r. n. 487/1995 – Ratio – Personale precario – Stabilizzazione in ruolo – Discrezionalità – Sussiste – Motivazione congrua – Necessità – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 15, comma settimo, D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487, le graduatorie dei concorsi banditi dalla P.A. per il reclutamento del personale sono efficaci per il lasso temporale indicato dal bando eventualmente prorogabile con legge in relazione ai posti dello stesso concorso che si rendessero disponibili.  La finalità della citata disposizione è quella di contenere i costi prodotti da nuove procedure selettive. La decisione di procedere alla stabilizzazione del personale precario è connotata da ampia discrezionalità e deve essere corroborata da una adeguata motivazione. Nella fattispecie, si trattava di personale sanitario della Regione Molise.