Consiglio di Stato, sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8166

Igiene e sanità – Emergenza COVID-19 – Malato in quarantena domiciliare –  Medico di base – Visita domiciliare – Obbligo – Sussiste

La visita domiciliare ai pazienti in quarantena affetti da COVID-19 rientra nelle competenze dei medici di medicina generale. Esaminata la norma emergenziale (art. 4 –bis D.L. n. 18/2020)  con le giuste lenti, e sgomberato il campo dalle suggestioni scaturenti dagli erronei postulati sopra esaminati, appare chiaro che il senso della disposizione in commento sia quello di alleggerire i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale, dal “carico” derivante dall’esplosione pandemica, affiancando loro una struttura capace di intervenire a domicilio del paziente, a richiesta dei primi, ove questi, attanagliati da un fase di così diffusa morbilità e astretti dalle intuibili limitazioni temporali e fisiche, o anche legate all’indisponibilità temporanea di presidi efficaci, non possano recarsi al domicilio del paziente, o ritengano, in scienza e coscienza, nell’ambito della propria autonoma e libera valutazione medica, che sia necessaria o preferibile l’intervento della struttura di supporto. 10.1. Nessuna deroga ai LEA, quindi, ma garanzia della loro effettività attraverso un supporto straordinario e temporaneo – gli USCAR – destinato ad operare in sinergia e nel rispetto delle competenze e prerogative dei medici di medicina generale e degli altri medici indicati.  Trarre dalle disposizioni in commento, un vero e proprio divieto per i medici di medicina generale di recarsi a domicilio per assistere i propri pazienti alle prese con il virus costituirebbe, per converso, un grave errore esegetico, suscettibile di depotenziare la risposta del sistema sanitario alla pandemia e di provocare ulteriore e intollerabile disagio ai pazienti, che già affetti da patologie croniche, si vedrebbero (e si sono invero spesso visti), una volta colpiti dal virus, proiettati in una dimensione di incertezza e paura, e finanche abbandonati dal medico che li ha sempre seguiti.

Con questa decisione il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 16 novembre 2020, n. 11991 che aveva dichiarato illegittimi i provvedimenti adottati dalla Regione Lazio che avevano  posto a carico dei medici di medicina generale l’assistenza domiciliare dei malati Covid-19 in quanto, per il giudice di primo grado, la predetta assistenza competeva in via esclusiva alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) istituite dal legislatore nazionale ai sensi dell’art. 8, d. l. n. 14/2020 e art. 4-bis, d. l. n. 18/2020 per consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta di garantire l’attività assistenziale ordinariaNella fattispecie, è stata ritenuta illegittima l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17 marzo 2020 (Proposta n. 3999 del 16.3.2020), recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza emessa ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, pubblicata in B.U.R. Lazio n. 27, Supplemento n. 3 del 17 marzo 2020. Parimenti sono stati dichiarati illegittimi i provvedimenti, le ordinanze e le note applicative della su citata ordinanza 17 marzo 2020, n. Z00009.