Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8299

Appalto – Gara – Requisiti di partecipazione – Moralità professionale – Dichiarazione – Aggiornamento – Onere a carico dell’impresa concorrente – Sussiste – Omesso aggiornamento – Conseguenze –  Fattispecie

L’impresa che prende parte alla gara per l’aggiudicazione di un appalto ha l’onere di integrare la dichiarazione resa con oggetto i requisiti di moralità professionale (art. 80. quinto comma, lett. c) e articoli seguenti, Codice dei contratti pubblici), informando tempestivamente la stazione appaltante di eventuali fatti sopravvenuti dopo la data nella quale è stata presentata l’offerta consentendo alla P.A. di rinnovare il proprio giudizio di affidabilità e di integrità dell’azienda.  Qualora sia mancata la predetta valutazione circa i fatti sopravvenuti, non si verifica l’esclusione automatica dell’impresa, essendo a tal fine necessaria una concreta valutazione della stazione appaltante per tutte le ipotesi previste dalla lett. c) e in particolare, dopo le modifiche normative introdotte dal d. l. 18 aprile 2019, n. 32 nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater) dell’art. 80, Codice dei contratti pubblici. Nella fattispecie, l’omesso aggiornamento riguardava il rinvio a giudizio del direttore tecnico e del rappresentante legale di un’impresa per reati contro la P.A. commessi nella fase di ricostruzione della Città dell’Aquila dopo l’evento sismico dell’anno 2009.