Corte di Cassazione penale, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 36929

Industria e commercio – Emergenza sanitaria COVID-19 – Mascherine generiche – Rincaro ingiustificato del prezzo – Reato di manovre speculative su merci ex art. 501-bis, c.p.  –  Configurabilità –  Presupposti – Fattispecie

Per configurarsi il reato di manovre speculative su merci di all’art. 501-bis, c. p. per il rincaro ingiustificato del prezzo di mascherine c.d. “generiche”, non identificabili con le mascherine chirurgiche, né tantomeno con i presidi sanitari più performanti, devono ricorrere i seguenti presupposti: a) le mascherine filtranti sono da ascriversi alla categoria dei prodotti di prima necessità ; b) la condotta marcatamente speculativa posta in essere dall’impresa deve risultare tale da generare un rincaro dei prezzi su tutto il mercato interno.

Nella fattispecie, durante la prima ondata del COVID-19, un’impresa aveva praticato il rincaro del 350% sul prezzo di mercato relativo a mascherine generiche vendute attraverso una nota società per acquisti on line. La Suprema Corte, pur avendo riconosciuto che le mascherine costituiscono un prodotto di prima necessità in quanto il loro uso è imposto come obbligatorio nella vita di relazione da una serie di disposizioni normative tese a contrastare la diffusione del COVID-19,   ha ritenuto non configurarsi il reato di manovre speculative su merci ex art. 501-bis, c.p. considerata la limitata quantità di mascherine prodotte in ragione delle modeste dimensioni della ditta non ravvisando la concreta alterazione dei prezzi su tutto il mercato interno quale seconda componente essenziale per la sussistenza del predetto reato.