Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5649

Competenza e giurisdizione – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – In tema di servizi pubblici – Sussiste – Integrazione del corrispettivo richiesta dal gestore del servizio – Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria – Fattispecie in tema di affidamento di servizio di gestione dei rifiuti urbani

L’art. 133, lett. c), Codice del processo amministrativo, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Pertanto, la giurisdizione amministrativa esclusiva non sussiste, in particolare, quando il soggetto gestore chiede una integrazione del corrispettivo (previsto dal contratto o dalla concessione), sostenendo di avere diritto al rimborso di somme che non era tenuto ad erogare o di spese comunque sostenute in ragione delle prestazioni dovute. Nella  fattispecie riguardante l’affidamento del servizio di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, le domande relative al pagamento dell’ecotassa e delle prestazioni effettuate nei giorni festivi avevano come oggetto l’aumento del corrispettivo contrattuale, la domanda non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario.