TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 12 gennaio 2021, n. 105

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Restituzione dell’area – Previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi – Domanda –  Deve essere accolta – Presupposti e condizioni – Fattispecie

Deve essere accolta la domanda di restituzione del terreno avanzata dal proprietario dell’area espropriata dalla P.A., previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, quando l’occupazione sia risultata illegittima per assenza di un regolare atto di acquisizione e il procedimento ablatorio non sia stato mai portato a compimento, a nulla rilevando che vi sia stata una drastica trasformazione della predetta area a seguito della costruzione di un’opera pubblica. Nella fattispecie, il Comune dopo essersi immesso nel possesso dei terreni in esecuzione di un provvedimento sindacale di occupazione d’urgenza, eseguiva i lavori e ultimava le opere previste, senza perfezionare l’iter della procedura ablativa mediante l’emanazione, nei cinque anni successivi, del decreto di esproprio dell’area occupata. Ebbene, costituisce principio di diritto ormai acquisito che l’occupazione di un bene di proprietà privata, ove non assistita da un valido ed efficace titolo giustificativo, non comporta l’acquisizione alla mano pubblica, ancorché sia intervenuta l’irreversibile trasformazione del bene stesso per effetto della realizzazione dell’opera pubblica sul bene oggetto di illegittima apprensione. A questo proposito, il supremo consesso della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2020), sulla scorta di una oramai consolidata giurisprudenza nazionale ed europea, ha dichiarato “tramontato” l’istituto, di origine pretoria, della c.d. occupazione “appropriativa” o “acquisitiva”, che, come è noto, determinava l’acquisizione della proprietà del fondo a favore della pubblica amministrazione per “accessione invertita”, allorché si fosse verificata l’irreversibile trasformazione dell’area.