TAR Umbria, 8 febbraio 2021, n. 38

Edilizia e urbanistica – Centro storico sottoposto a vincolo – Esercizio commerciale – Canna fumaria – Preventivo nulla osta paesaggistico – Necessità –  Silenzio assenso – Esclusione –  Fattispecie

Non si può formare il silenzio-assenso sulla domanda avanzata dal privato per ottenere il permesso di costruire una canna fumaria da collocare al servizio di un esercizio commerciale ubicato nel centro storico sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza; pertanto è illegittimo il predetto nulla-osta. Nella fattispecie, il titolare di un ristorante sito nel centro storico di Perugia aveva inoltrato domanda al comune per ottenere il permesso di costruzione per realizzare una canna fumaria da posizionare sulla parte esterna del fabbricato. Il comune si era rivolto alla competente Soprintendenza di Perugia per ottenere il nulla osta paesaggistico. La Soprintendenza   aveva emesso preavviso di parere sfavorevole, motivato, in primo luogo,  con la non riconducibilità dell’intervento all’ipotesi di cui al punto 4 dell’allegato B),  D.P.R. n. 31/2017, riferibile ai soli interventi sulle coperture, quindi con la necessità di valutare la percorribilità di soluzioni diverse attraverso l’adozione di sistemi di aspirazione interni direttamente applicati alle attrezzature del ristorante e tali da evitare la collocazione di condotte in corrispondenza dei prospetti di fabbricati ricadenti all’interno del centro storico e, infine, con l’impatto negativo che l’installazione avrebbe determinato sul prospetto interessato, configurandosi come inserimento estraneo ed incompatibile con i valori paesaggistici. Al preavviso di parere sfavorevole erano seguite le osservazioni del soggetto interessato regolarmente trasmesse alla Soprintendenza.  Quindi, essendo trascorso il termine di cui all’art. 11, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza adottasse l’atto conclusivo del subprocedimento di sua competenza, il Comune di Perugia, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, si determinava a provvedere e, condividendo le predette osservazioni rilasciava l’autorizzazione paesaggistica.