TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 febbraio 2021, n. 1749

Appalto – Gara – Impresa concorrente – Esclusione – Cauzione provvisoria – Incameramento –  Presupposti e condizioni

Legittimante la stazione appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria a seguito della esclusione dell’impresa concorrente dalla gara di appalto per mancanza di un requisito di ordine generale. L’incameramento della garanzia per quanto costituisca una misura ulteriore rispetto al provvedimento di esclusione dalla gara altro non rappresenta, infatti, che una conseguenza vincolata e diretta dell’estromissione dalla procedura in ragione del riscontro del difetto dei requisiti dichiarati, anche in quei casi in cui l’effetto espulsivo sia, come nel caso di specie, l’esito di un giudizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta disegnata dal legislatore in guisa di concetto giuridico indeterminato.