Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Sanatoria – Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) – Applicazione retroattiva alle domande di sanatoria – Esclusione

Le disposizioni incardinate nel Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.), trovando applicazione in termini di limiti e vincoli soltanto nei confronti delle opere edilizie realizzate successivamente alla sua entrata in vigore, non si applicano per gli interventi edilizi abusivi ossia realizzati senza regolare titolo edilizio per i quali viene richiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, Testo unico dell’edilizia. Pertanto, per le predette opere abusive è richiesto il requisito della doppia conformità urbanistica ovvero sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.