Corte di Cassazione, sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10587

Edilizia residenziale pubblica – Decesso dell’assegnatario dell’appartamento – Subentro automatico del figlio – Esclusione

In tema di locazione di immobili rientranti nella categoria dell’edilizia residenziale pubblica, la morte dell’assegnatario che abita l’appartamento non garantisce il subentro automatico al figlio. Infatti, l’unico titolo che abilita la locazione è rappresentato dall’assegnazione che cessa con la morte dell’assegnatario, facendo rientrare l’immobile nella disponibilità dell’ente proprietario che, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, può procedere legittimamente a una nuova assegnazione in favore di soggetti che, in qualità di conviventi dell’assegnatario deceduto e di altri requisiti previsti dalla vigente legislazione, possono vantare un titolo preferenziale per l’assegnazione dell’appartamento.