Consiglio di Stato, sez. III, 18 maggio 2021, n. 3842

Atto amministrativo – Diritto di accesso – In tema di appalto pubblico – Atti della fase esecutiva – Ricorso ex art. 22, l. n. 241/1990, art. 5, d. lgs. n. 33/2013 e art. 53, d.lgs. n. 50/2016 – Inammissibilità

E’ inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva e per carenza d’interesse il ricorso giurisdizionale in tema di accesso agli atti esecutivi di un contratto di appalto formulato ai sensi dell’art. 22, l. n. 241/1990 (accesso documentale), dell’art. 5, d. lgs. n. 33/2013 (accesso civico) e dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016 per tutelare gli interessi dell’impresa concorrente in relazione a fatti che potrebbero condurre alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa aggiudicataria con uno scorrimento della graduatoria o a una rinnovazione della gara. Infatti, nella fattispecie l’interesse del ricorrente risulta meramente eventuale mentre in base alla vigente normativa in tema di accesso documentale l’interesse deve essere attuale, concreto e direttamente collegato a provvedimenti amministrativi rilevanti per tutelare una specifica posizione giuridica soggettiva che in quanto tale legittima la proposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo.