Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 9 giugno 2021, n. 122

Giudizio amministrativo – Appello su ordinanza cautelare – Limiti dimensionali –Autorizzazione allo sforamento – Diniego – Legittimità

In tema di appello avverso ordinanza cautelare legittimamente viene negata l’autorizzazione allo sforamento del limite dimensionale di settantamila battute con esclusione dell’epigrafe e del riassunto introduttivo in quanto il predetto spazio di caratteri si deve ritenere non solo sufficiente ma anche sovrabbondante nel rispetto della regola della sinteticità degli atti processuali. Infatti, il predetto appello cautelare, soffermandosi esclusivamente sulla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora non necessita della riproposizione analitica di tutte le censure di primo grado senza che ciò comporti la loro decadenza considerato che il giudizio prosegue in prime cure.