Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233

Appalto – Gara – Art. 80, comma quinto, Codice dei contratti pubblici – Fatto risalente nel tempo – Esclusione – Illegittimità – Fattispecie

Illegittimamente viene esclusa dalla gara di appalto l’impresa concorrente quando il fatto costitutivo una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma quinto, Codice dei contratti pubblici sia risalente a un arco temporale superiore a tre anni. La questione, in definitiva, va risolta alla luce della norma di cui all’articolo 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione dalla gara per i motivi di cui al paragrafo 4, all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali lett. c), sia quella delle «false dichiarazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione» lett. h), non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione». Alla predetta direttiva la giurisprudenza ha attribuito efficacia diretta (c.d. “verticale”) nell’ordinamento interno e la conseguente immediata applicabilità.  Si veda, in tal senso, anche Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576, con riferimento alla illegittimità dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara motivata con riguardo a risoluzione pronunciata da oltre tre anni, da computarsi a ritroso dalla data del bando.  Si veda anche:  Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605 e Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1774; Corte di Giustizia dell’U.E. la quale, nella sentenza della Sezione IV, 24 ottobre 2018, C-124/17, ha ribadito che «ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, gli Stati membri determinano il periodo massimo di esclusione[…] detto periodo non può, se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, nei casi di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di tale direttiva, superare i tre anni dalla data del fatto in questione»). Nella fattispecie, il fatto, causa di illegittima esclusione dell’impresa, risaliva a oltre tredici anni prima della gara.