Corte di Cassazione, sez. I, 8 settembre 2021, n, 24250

Famiglia – Assegno divorzile – Criteri di quantificazione – Autosufficienza economica dell’ex coniuge – Individuazione – Funzione perequativo-compensativa – Presupposti e ambito applicativo

Il giudice deve quantificare l’assegno divorzile rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o l’autosufficienza economica dell’ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l’assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell’autosufficienza come individuato dal giudice di merito. Ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale.