Corte di Cassazione penale, sez. VI, 27 settembre 2021, n. 35579

Processo – Udienza – Legittimo impedimento dell’avvocato difensore – Istanza di rinvio inviata attraverso P.E.C. –  Irricevibilità o inammissibilità –  Fattispecie in tema di isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito di tampone molecolare COVID -19

Qualora l’istanza di rinvio prodotta dall’avvocato sia stata inviata attraverso P.E.C.  alla cancelleria del giudice competente è onere della parte verificare se la predetta comunicazione telematica sia pervenuta per tempo e regolarmente a destinazione così che il giudice possa valutarla. Infatti, l’istanza inviata secondo le modalità del processo telematico non è irricevibile o inammissibile a priori, inoltre il giudice, che ne prende conoscenza, è tenuto a valutarla in maniera adeguata, nonostante l’utilizzo della posta elettronica certificata sia comunque irregolare, in quanto l’art. 121c.p.p. prevede per le parti l’obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito presso la cancelleria. Nella fattispecie, il legittimo impedimento era rappresentato dall’isolamento domiciliare fiduciario in cui era stato posto l’avvocato in attesa dell’esito di un tampone molecolare al quale si era sottoposto per accertare l’eventuale presenza del COVID-19.