Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 84

Giudizio amministrativo – AppelloRisarcimento del danno – Mutamento della domanda proposta in primo grado – Domanda nuova – Inammissibilità

La domanda giudiziale di risarcimento del danno nei confronti della P.A. si fonda su di una causa petendi identificabile in uno specifico fatto lesivo spazialmente e temporalmente delimitato, pertanto l’estensione  ad ulteriori accadimenti, non indicati nell’atto introduttivo del giudizio (ricorso giurisdizionale), costituisce un mutamento della originaria domanda non consentito dal Codice del processo amministrativo. Per tale parte essa, dunque, costituisce domanda nuova, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, in quanto viola il divieto delle domande nuove sancito dall’art. 104, comma 1, D. Lgs. n. 104/2010, violando parimenti il principio del doppio grado di giudizio e le connesse esigenze di tutela del contraddittorio.