Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 51

Istruzione pubblica – Concorso a cattedre – Art. 400,  D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Derogabilità – Esclusione – Prove scritte e prove pratiche – Valutazione con  punteggio unitario – Necessità – Punteggio pari o superiore a 28/40 – Ammissione del candidato alla prova orale

La tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico prevista dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 non consente all’Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall’art. 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28 su 40, consente ai candidati l’ammissione alla prova orale.