Cassazione civile, Sezione lavoro, 12 gennaio 2016, n. 280

Pubblico impiego – Pubblico impiego privatizzato – ConcorsoGraduatoriaScorrimento – Motivazione congrua – Necessità – Modalità applicative –  Fattispecie

In tema di pubblico impiego privatizzato, quando la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale ed, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto e le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello dell’utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, ovvero a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima. Per il giudice ordinario la mancata giustificazione dell’omesso rispetto del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, si traduce nel mancato rispetto da parte della P.A. del criterio  di correttezza e di buona fede, applicabile alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., che è configurabile come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile per la lesione del diritto degli interessati allo “scorrimento prioritario” della graduatoria del concorso da loro espletato.