Corte di Cassazione, sez. III, 26 aprile 2022, n. 12985

Diffamazione a mezzo stampa – Danno – Risarcimento – Soggetto danneggiato – Soggetto danneggiante – Oneri probatori – Individuazione

In tema di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa, il soggetto danneggiato deve provare in giudizio di essere stato leso dalla pubblicazione di una notizia di stampa a contenuto diffamatorio, mentre la parte convenuta in giudizio (soggetto danneggiante) al fine di evitare il pagamento del risarcimento, deve provare di aver esercitato il diritto di cronaca, che costituisce esimente dall’obbligo risarcitorio, ovvero di aver pubblicato una notizia rispondente a verità la quale può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all’attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all’attore l’eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima.