Corte di Cassazione penale, sez. V, 25 maggio 2022, n. 20346

Violenza privata – Condotta violenta e minacciosa – Per costringere la compagna a non interrompere la relazione sentimentale – Configurabilità del reato – Fattispecie

Premesso che l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa, si configura il predetto reato nella condotta intimidatoria e minacciosa dell’uomo finalizzata a costringere la donna a non interrompere la loro relazione.  Nella fattispecie, la condotta minacciosa e intimidatoria sia era estrinsecata anche in minacce di morte.