Corte di Cassazione, sez. I, 28 luglio 2022, n. 23583

Famiglia – Assegno divorzile – Lavori svolti saltuariamente dall’ex moglie– Spetta

All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, l’accertamento del giudice sulle capacità lavorative del coniuge deve essere puntuale al fine di riconoscere o negare il predetto assegno divorzile. Tutto ciò premesso, l’attività lavorativa concretamente espletata soltanto saltuariamente non può provare l’esistenza di una fonte adeguata di reddito per l’ex moglie, specie a fronte della rilevazione del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire la presunzione della effettiva capacità dell’ex coniuge a procurarsi un reddito adeguato. Pertanto, all’ex moglie spetta l’erogazione dell’assegno divorzile liquidato dal giudice di merito.