TAR Lazio, Roma, sez. I, 1 agosto 2022, n. 10834

Istruzione pubblica – Professore ordinario – Titolo di avvocato specialista – Procedura valutativa – Percorso formativo biennale –  Art. 2, comma terzo, D.M. n. 163/2020 – Illegittimità

E’ illegittimo per eccesso di potere l’art, 2, comma terzo, D.M. n. 163/2020, nella parte in cui dispone che il titolo di avvocato specialista possa essere conferito anche ai dottorati di ricerca senza prevedere per costoro ulteriori verifiche, imponendo ai professori ordinari di dimostrare la propria esperienza attraverso una procedura di valutazione e obbligandoli a seguire percorsi formativi almeno biennali. Infatti, è di tutta evidenza che il professore universitario dispone di maggiori competenze scientifiche di un dottore di ricerca.