Corte di Cassazione, sez. I, 27 aprile 2023, n. 11155

Famiglia – Assegno divorzile – Revisione, riduzione o revoca – Mantenimento del nuovo coniuge e dei figli nati da precedente matrimonio – Valutazione – Necessità

In sede di revisione, riduzione o revoca dell’assegno divorzile, previa verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revisione, riduzione o revoca, il giudice deve valutare anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell’ex coniuge obbligato al versamento del predetto assegno divorzile in rapporto ad eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge  tenendo nella giusta considerazione gli obblighi familiari che gravano su entrambi i coniugi (art. 143 c.c.) che riguardano anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei due coniugi, qualora ne risulti affidatario.