TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8 maggio 2023, n. 275

Ambiente e paesaggio – Usi civici – Associazione ambientalistica di livello nazionale – Legittimazione a ricorrere – Esclusione

Le associazioni ambientalistiche di livello nazionale sono legittimate a impugnare gli atti amministrativi sulla base del combinato disposto dell’art. 18, comma 5 e 13, legge 8 luglio 1986, n. 349.  Ma se è vero che tale legittimazione non si intende limitata ad atti riguardanti in maniera stretta la materia ambientale in quanto si può estendere a tutti i provvedimenti di rilevanza urbanistica  riguardanti la gestione del territorio sotto il profilo pianificatorio e autorizzatorio, ogniqualvolta risultino lesivi dell’ambiente inteso in senso lato, tuttavia la predetta legittimazione non si può dilatare sino a comprendere anche la tutela dei terreni assoggettati ad uso civico, di competenza esclusiva degli enti esponenziali delle comunità locali.