Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 maggio 2023, n. 21716

Giudizio penale – Appello – Acquiescenza del Procuratore della Repubblica – Legittimazione del Procuratore generale – Condizioni e presupposti – Ricorso per cassazione ex art. 569 c.p.p. ed ex art. 606, comma 2, c.p.p. – Legittimazione del Procuratore generale – Esclusione in assenza dei presupposti per presentare appello ex art. 593-bis, comma 2, c.p.p.

Il Procuratore generale è legittimato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado in presenza di acquiescenza del Procuratore della Repubblica sulla base delle intese e delle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis, disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Penale, che impongono al Procuratore Generale di acquisire in maniera tempestiva notizie in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza. Inoltre, l’acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento di cui all’art. 593-bis, comma 2, c.p.p. non si può riferire al Pubblico Ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado. Da ultimo, in assenza delle condizioni per presentare appello ex art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p., né il ricorso ordinario ex art. 606, comma 2, ed ex art. 608 c.p.p.