Polizia di Stato – Sede di servizio – Assegnazione temporanea – Per avvicinamento alla sede dell’altro genitore – Criteri applicativi – Fattispecie
L’art. 42 – bis, d.lgs. n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, laddove individua in tre anni il termine massimo di durata dell’assegnazione temporanea per avvicinarsi alla sede di lavoro dell’altro genitore, si deve interpretare nel senso che l’assegnazione possa essere estesa anche ai figli successivi al primo. Nella fattispecie, un agente chiedeva la conferma dell’assegnazione provvisoria, di cui già fruiva come genitore di un figlio minore di anni tre, per la cura del figlio secondogenito.