Giudizio penale – Ricorso per cassazione – Sottoscrizione con firma digitale – Certificato elettronico scaduto – Inammissibilità – Fattispecie
Ai sensi dell’art. 24, comma 6 – sexies, lett. a), d. l. n. 137 del 2020, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato dall’avvocato difensore attraverso Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e sottoscritto con firma digitale valida ma corredata da certificato elettronico scaduto. Nella fattispecie, la firma digitale apposta dal difensore era del tipo PADES e risultava scaduta in data anteriore al deposito del ricorso per cassazione.