Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2024, n. 4206

Appalto – Gara – Interdittiva antimafia – Comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 – Omissione – Legittimità – Condizioni e presupposti

E’ legittima l’interdittiva antimafia adottata dal prefetto pur non comunicata al soggetto interessato, non risultando violato l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, qualora la P.A. abbia effettivamente ponderato le esigenze di celerità del procedimento in relazione alla gravità degli elementi indizianti che ad un esame congiunto hanno ragionevolmente indotto a ritenere che una collaborazione procedimentale oltre che inutile fosse verosimilmente pregiudizievole per gli interessi pubblici correlati alle esigenze di prevenzione amministrativa antimafia alla cura delle quali è funzionale il potere esercitato con il provvedimento di cui sopra.