Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 maggio 2024, n. 10

Competenza e giurisdizione – Consulente tecnico di ufficio (C.T.U.) e verificatore – Compenso – Liquidazione – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario

Premesso che nel processo amministrativo la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) o al verificatore quali ausiliari del giudice, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal Presidente del Collegio con specifico decreto (art. 66, comma 4, c. p. a. o art. 67, comma 5, c. p. a), essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo esclusivamente la regolazione del relativo onere a carico delle parti, ogni contestazione relativa alla predetta liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza che definisce il giudizio, deve essere proposta innanzi al giudice ordinario nella forma propria dell’opposizione ex art. 170, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.