Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4527

Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico – Prevalenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune – Fattispecie in tema di demolizione e ricostruzione di altro fabbricato completamente diverso

Per quanto attiene al rapporto intercorrente tra i vincoli paesaggistici e la pianificazione urbanistica del territorio da parte del Comune prevale l’atto che impone vincoli ambientali. Nella fattispecie, il Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana ha una valenza sovraordinata rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale comunale. Pertanto, il fatto che il piano regolatore del Comune sia stato approvato dopo l’approvazione del P.U.T. “Area Sorrentino-Amalfitana”, non è sufficiente a far ritenere che lo strumento comunale sia per ciò solo conforme al P.U.T., le cui previsioni prevalgono su quelle, eventualmente difformi, contenute nello strumento urbanistico comunale. Di conseguenza, gli unici interventi edilizi ammissibili sono quelli consentiti dalla legge Regione Campania n. 35/987. Tra questi non rientra l’intervento di ristrutturazione edilizia, che, per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, consiste nella demolizione di un fabbricato preesistente, con successiva ricostruzione di altro fabbricato, differente per sagoma, prospetti e area di sedime.