Corte di Cassazione penale, sez. VI, 3 giugno 2024, n. 22276

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Sostituzione del nonno paterno –  Esclusione del reato – Fattispecie

Non si configura il reato di violazione degli obblighi familiari di cui all’art. 570 c.p. qualora il nonno paterno si sostituisca al padre inadempiente. Nella fattispecie, il nonno paterno si era impegnato attraverso una scrittura privata, ratificata dal Tribunale, sostituendosi al padre che per quattro anni consecutivi aveva omesso di versare l’assegno di mantenimento alla moglie e al figlio minorenne così come stabilito dal giudice in sede di separazione.