Corte di Cassazione, sez. III, 31 maggio 2024, n. 15244

Circolazione stradale – Incidente automobilistico – Cani randagi – Risarcimento del danno – Soggetti responsabili – Individuazione – Criteri – Fattispecie

In attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono le singole leggi regionali che individuano il soggetto sul quale grava la responsabilità civile per eventuali danni cagionati da cani randagi in quanto competenti alla loro cattura e custodia. Ciò premesso, sulla base della Legge Regione Lombardia, 20 luglio 2006, n. 16, chiamata a rispondere del risarcimento del danno patito per un incidente automobilistico cagionato da un cane randagio è l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e non invece il Comune, neanche a titolo di concorso. Nella fattispecie, la conducente di un’autovettura, per non investire un cane randagio che improvvisamente aveva attraversato la strada che stava percorrendo, sterzando bruscamente per non investire l’animale, urtava un muro riportando gravi ferite e danni permanenti con una invalidità accertata pari al 15%.