Corte di Cassazione penale, sez. IV, 13 giugno 2024, n. 23665

Circolazione stradale – Incidente – Obbligo di fermarsi – Omissione –  Reato ex art. 189, comma 6, Codice della Strada – Attenuante della riparazione del danno – Inapplicabilità – Fattispecie

L’obbligo di fermarsi successivamente all’incidente automobilistico non risulta legato alla necessità di soccorrere le persone che abbiano riportato ferite e/o lesioni ma è connesso alla necessità di: a) identificare i responsabili del sinistro; b) ricostruire la dinamica dell’incidente: c) salvaguardare la sicurezza della circolazione dei veicoli. Ciò premesso, l’attenuante della riparazione del danno procurato a seguito di un incidente automobilistico non trova applicazione in presenza del reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).  Nella fattispecie, il conducente di un’autovettura non si fermava dopo aver causato un incidente nel quale una persona riportava gravi lesioni.