Consiglio di Stato, sez. VII, 14 giugno 2024, n. 5335

Edilizia e urbanistica – Struttura ombreggiante (gazebo o dehor) – Regola delle distanze dai fabbricati – Osservanza – Esclusione – Condizioni e presupposti – Fattispecie in tema di bar

La giurisprudenza ha osservato, a proposito di una c.d. “struttura ombreggiante”, comunemente detta “gazebo” o “dehor” a servizio di un esercizio commerciale (nella fattispecie un bar), posizionata a una distanza variabile da 1,77 a 2.01 m. dall’edificio che ospita l’esercizio commerciale e dagli appartamenti dei proprietari frontisti, che tale struttura non è una costruzione vera e propria, che come tale sarebbe soggetta al regime delle distanze legali, ma piuttosto un’attrezzatura speciale, che invece non è soggetta alla verifica dei distacchi dal confine e dalle altre costruzioni, bensì alle distanze stabilite, in concreto per la categoria, da ogni singolo Comune. In merito alla tipologia di intervento edilizio, il punto e.6), comma 1, art. 3, DPR 6 giugno 2001 n. 380, stabilisce che ricade nella potestà regolamentare dei Comuni l’individuazione delle pertinenze ai fini urbanistici, sottratte alla disciplina delle nuove costruzioni, con il limite per cui esse non devono superare il 20% del volume dell’edificio principale (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2023, n. 304). Nel caso di specie, sempre senza sconfinare nella sfera di competenza dell’Amministrazione comunale riguardo alla qualificazione edilizia del manufatto, la struttura per cui è causa è collocata nella parte antistante l’esercizio Glamour Café di Bergamo, senza invadere aree ulteriori, e che la stessa ha un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale (ossia l’intero fabbricato).Inoltre non è contestato, né potrebbe esserlo date le evidenze fotografiche, che il manufatto non è adiacente né poggia sul fabbricato condominiale dovendosi, pertanto e tra l’altro, anche escludere la necessità di ottenere il preventivo assenso del Condominio; fermo restando che una simile doglianza sarebbe prospettabile dal solo condominio e non anche del singolo condomino.