Atto amministrativo – Diritto di accesso – Verbali dell’ispettorato del lavoro – Datore di lavoro – Condizioni e presupposti – Testo integrale della sentenza
É legittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso del datore di lavoro agli atti di un accertamento posto in essere dall’Ispettorato del lavoro, laddove il procedimento ispettivo si sia concluso senza l’adozione di provvedimenti a carattere sanzionatorio o comunque in danno al datore di lavoro, prevalendo dunque il diritto del dipendente alla riservatezza circa le dichiarazioni rese all’ispettore.
Pubblicato il 11/07/2024
- 00873/2024 REG.PROV.COLL.
- 01285/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2023, proposto da
Casa San Pio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pedone e Diego Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla società Ricorrente, trasmesso a mezzo pec il 15.11.23 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce sull’istanza di accesso formulata in data 8.11.23, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti e provvedimenti di cui all’istanza di accesso, con conseguente ordine all’Ispettorato Resistente di ostensione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con il ricorso in esame, notificato in data 13.12.2023 e depositato in data 17.12.2023, Casa San Pio S.r.l. ha impugnato il diniego opposto con nota del 15.11.2023 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Ispettorato”) a fronte dell’istanza di accesso, avanzata dalla Società il 8.11.2023, riguardante la copia delle dichiarazioni rese nel corso di un accertamento ispettivo dai lavoratori dipendenti della medesima Casa San Pio S.r.l. e richiamate all’interno del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-LE-0001035 del 11.10.2023.
In questa sede la ricorrente chiede, pertanto, al Tribunale di accertare il proprio diritto ad accedere, in virtù dell’art. 22 della L. n. 241/1990, alla documentazione richiesta con la suddetta istanza e ad ottenere l’ostensione ed il rilascio di copia della documentazione oggetto di istanza.
1.1. Si sono costituiti nel presente giudizio in data 18.12.2023, con mero atto di rito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché l’Ispettorato.
Le predette parti hanno poi depositato una memoria difensiva in data 1.3.2024 per resistere al ricorso azionato dalla controparte, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero resistente.
1.2. Depositata un’ulteriore memoria di replica ad opera della ricorrente in data 27.3.2024, all’esito dell’udienza camerale del 12.6.2024, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
- Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di rito sollevata da parte resistente, essendo il ricorso infondato nel merito alla luce delle considerazioni che seguono.
- Con la nota in contestazione l’Ispettorato ha rigettato l’istanza di accesso formulata dalla Casa San Pio S.r.l., da una parte, facendo richiamo al disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 – secondo cui “Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: … c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi” – e, dall’altra, dando evidenza del fatto che il procedimento ispettivo riguardante la Società non si era ancora definito ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981.
Tale seconda circostanza appare dirimente nel concludere per la legittimità del diniego opposto dall’Ispettorato, tenuto conto dei contrapposti interessi rilevanti nel caso di specie.
Se infatti, da un lato, si pone il diritto della richiedente all’esibizione della documentazione richiesta, in grado di consentire all’ente di potersi eventualmente difendere a fronte di rilievi e sanzioni da parte dell’Ispettorato, dall’altro si colloca il diritto alla riservatezza dei dipendenti con riguardo al contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, funzionale a evitare possibili conseguenze negative ad opera della medesima parte datoriale in ragione della conoscenza di quanto dichiarato dai propri lavoratori.
Alla luce di quanto precede è allora di tutta evidenza che, con riguardo allo specifico caso in esame, nella valutazione delle opposte posizioni occorre dare prevalenza alla sfera soggettiva dei lavoratori, atteso che, non risultando nella fattispecie de qua ancora definitivamente concluso il procedimento accertativo al momento della proposizione della richiesta ostensiva di cui si discute, non poteva pertanto essere stata ancora adottata alcuna ordinanza-ingiunzione ai danni della Società tale da legittimare la stessa all’acquisizione della documentazione richiesta, difettando, in definitiva, l’attualità dell’esigenza difensiva sottesa alla richiesta ostensiva della parte.
In termini similari si pone, del resto, anche un condivisibile filone interpretativo, il quale, ancorché riferibile a una fattispecie parzialmente difforme rispetto a quella in esame, ha espresso un principio comunque operante anche nel caso di specie, affermando che “É legittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso del datore di lavoro agli atti di un accertamento posto in essere dall’ispettorato del lavoro, laddove il procedimento ispettivo si sia concluso senza l’adozione di provvedimenti a carattere sanzionatorio o comunque in danno al datore di lavoro, prevalendo dunque il diritto del dipendente alla riservatezza circa le dichiarazioni rese all’ispettore” (cfr. Cons. Stato, III, n. 641/2021; Id., VI, n. 7979/2010; in termini similari anche T.A.R. Umbria – Perugia, I, n. 55/2020).
- In ragione delle argomentazioni che precedono, il ricorso azionato dalla Casa San Pio S.r.l. deve essere rigettato.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura meglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario