TAR Friuli Venezia Giulia, 9 agosto 2024, n. 287

Ambiente e paesaggio – Associazioni ambientalistiche – Legittimazione a ricorrere – Condizioni e presupposti

Premesso che la consolidata giurisprudenza amministrativa riconosce l’esistenza di un “doppio binario” di legittimazione in materia ambientale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 6/2020).

Si distingue, in particolare, tra una legittimazione ex lege delle associazioni di livello nazionale riconosciute dal Ministero ex lege l. n. 349 del 1986 che non necessita di verifica e la legittimazione delle altre associazioni, che richiede un riscontro della concreta rappresentatività.

Quest’ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti:

a) gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;

b) gli stessi devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;

c) gli enti devono altresì avere un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Pertanto, se l’associazione non ha fornito alcuno dei richiamati elementi di cui alle lettere a, b, c, a dimostrazione della propria legittimazione attiva il ricorso è inammissibile e in quanto tale non è suscettibile di esame nel merito.