Contratti della P.A. – Gara – Regolarità contributiva e previdenziale – Documento unico di regolarità contributiva negativo (D. u. r .c) – Regolarizzazione – Non sussiste nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante
Per partecipare alla gara di appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale condizione per tutta la procedura di aggiudicazione e per tutto il rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione, già previsto dall’art. 7, comma 3, del d. m. 24 ottobre 2007, ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, può operare soltanto nei rapporti tra l’impresa e l’Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non invece qualora il DURC venga richiesto dalla stazione appaltante per verificare la veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), Codice dei contratti pubblici, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.