Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 519

Giudizio amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Per l’annullamento di Piano regolatore Generale – Comune – Notificazione – Presenza – Notificazione alla Regione – Assenza – Inammissibilità del ricorso – Integrazione del contraddittorio – Inapplicabilità

E’ inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto per l’annullamento del piano regolatore generale, che sia stato notificato soltanto al Comune e non anche alla Regione che lo ha approvato. Di fatti, tale omissione procedurale non può essere sanata dal giudice con l’ordine rivolto al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, considerato che quest’ultima può essere disposta soltanto nei confronti dei controinteressati e a condizione che almeno uno di essi sia stato ritualmente evocato in giudizio, e non anche verso l’amministrazione che ha approvato il provvedimento che in quanto tale risulta parte principale del giudizio.