Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705

Igiene e sanità – Rifiuti – AbbandonoRimozione – Soggetti obbligati – Individuazione – Proprietario o del soggetto che abbia la disponibilità dell’area – Responsabilità oggettiva – Esclusione

Ai sensi dell’art. 192, D. Lgs. n. 152/2006 alla rimozione dei rifiuti è tenuto:

– il responsabile dell’abbandono o del deposito;

– in via solidale il proprietario o colui che abbia a qualunque titolo la disponibilità dell’area qualora a tali soggetti sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.

Di contro, non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti.