Igiene e sanità – Rifiuti – Abbandono – Rimozione – Soggetti obbligati – Individuazione – Proprietario o del soggetto che abbia la disponibilità dell’area – Responsabilità oggettiva – Esclusione
Ai sensi dell’art. 192, D. Lgs. n. 152/2006 alla rimozione dei rifiuti è tenuto:
– il responsabile dell’abbandono o del deposito;
– in via solidale il proprietario o colui che abbia a qualunque titolo la disponibilità dell’area qualora a tali soggetti sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.
Di contro, non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti.